DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali come modificato
dall’art. 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 Attuazione della legge 26
novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e
delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU n.243 del 17-10-
2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
Vigente al: 18-10-2022
N.B. Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di
processo civile
Art. 41
Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in
materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
2
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività,
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di
rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento
della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il
procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della
giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di
tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.
Versione attuale
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla
mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo
le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le
negoziazioni volontarie e paritetiche
relative alle controversie civili e
commerciali, ne’ le procedure di
reclamo previste dalle carte dei servizi.
Versione dal 30 giugno 2023
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla
mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le
disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude
le negoziazioni volontarie e paritetiche
relative alle controversie civili e
commerciali, né le procedure di reclamo
e di conciliazione previste dalle carte dei
servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Versione attuale
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si
applica il regolamento dell’organismo
scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso
garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell’articolo 9,
nonché modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano
l’imparzialità e l’idoneità al corretto e
sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di
mediazione non sono soggetti a
formalità.
4. La mediazione può svolgersi
secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano
l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di
mediazione non sono soggetti a
formalità.
4. La mediazione può svolgersi
secondo modalità telematiche previste
dal regolamento dell’organismo.
Versione dal 30 giugno 2023
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla
mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le
disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude
le negoziazioni volontarie e paritetiche
relative alle controversie civili e
commerciali, né le procedure di reclamo
e di conciliazione previste dalle carte dei
servizi.
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione
si applica il regolamento
dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
8.
2. Il regolamento deve in ogni caso
garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell’articolo 9,
nonché modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano
l’imparzialità, l’indipendenza e l’idoneità
al corretto e sollecito espletamento
dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di
mediazione non sono soggetti a
formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo
modalità telematiche previste dal
regolamento dell’organismo, nel rispetto
dell’articolo 8-bis.
Per attivare la procedura o semplicemente per avere maggiori informazioni contattare l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R.
Oppure contatta lo Studio qui