Pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 31 ottobre 2023, il tanto atteso D.M. n. 150 del 24.10.2023, che abroga il precedente D.M.
180/2010, è entrato in vigore il 15 novembre 2023, così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in
mediazione.
I primi due decreti erano stati pubblicati il 7.8.2023 e avevano ad oggetto gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato.
Il D. Lgs. 149/2022 introduceva infatti – all’art. 16 – alcuni specifici principi a quali l’intera Riforma Cartabia doveva ispirare il
rinnovamento del testo normativo sulla mediazione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, onorabilità, serietà e
qualificazione professionale.
Decorsi 13 anni dall’introduzione in Italia dell’istituto della mediazione, era infatti sorta, da un lato, la necessità di fare tesoro e di
normare legislativamente molte prassi stratificatisi nella pratica applicativa e, dall’altro lato, di porre delle regole aggiornate
all’esercizio dell’attività di mediazione e ai mediatori, per aumentarne la professionalizzazione, incrementare la trasparenza e
l’efficienza dello svolgimento del servizio e richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite
un’attenta formazione sia iniziale che continua.
Tali principi vengono dettagliati dal novello D.M. 150/2023 in una normativa particolarmente complessa che si snoda in ben 49
articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6
efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l’iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti
formativi per l’iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all’aggiornamento e alla formazione
continua (art. 24 e 25).
Si istituisce, inoltre, la Sezione Speciale ADR del Registro ministeriale per gli organismi ADR, ossia abilitati a gestire le mediazioni
nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo secondo gli artt. 140 ter e segg. D. Lgs. n. 28 del 10
marzo 2023.
Nel 2021 fu nominata la Commissione ministeriale Luiso, relazione finale (“il processo sarà civile”) depositata il
23.04.2021. 6 Subito dopo ci fu l’avvio legislativo della Riforma Cartabia del processo civile e delle ADR (mediazione civile, penale e
familiare, negoziazione assistita e arbitrato): che si è realizzata – normativamente- con i seguenti provvedimenti:
- Legge 26.11.2021, n. 206 (delega)
- D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (attuazione)
- D.M. 01.08.2023 Gratuito patrocinio
- D.M. 01.08.2023 Incentivi fiscali
- D.M. 04.10.2023, n. 150 – Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli
organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo. Abolizione del D.M. 180/2020. 11 - D.M. 07.10.2023, 151- Disciplina del Mediatore familiare
- 30.06.2023, decolla la mediazione 4.0 (dal 15.11.2023 le nuove indennità spettanti a organismi di mediazione e
mediatori):
Nel periodo 2011 / 2022 si erano registrati - riduzione (-5% annuo) delle procedure attivate presso i tribunali civili, causa la crisi economica e la pandemia da Covid;
- un forte aumento (+14% annuo) delle procedure di mediazione civile e commerciale;
- un forte aumento (+12% annuo) degli accordi raggiunti in mediazione.
E, secondo l’Unione Europea, nel 2016 l’Italia usava la mediazione ad un tasso sei volte maggiore del resto d’Europa. 13
MA nel 2022: - il tasso di successo (accordi / mediazioni attivate) è stato del 15%;
- il rapporto accordi / nuove procedure giudiziali 0,9%.
Troppo poco! Tuttavia, le materie oggetto di mediazione obbligatoria nel periodo 2011/2022 ammontavano a solo l’8,5% delle
controversie oggetto di giudizi civili. Con la Riforma Cartabia questa percentuale è salita al 20/25%.
Nondimeno. Nelle procedure di mediazione dove tutte le parti si sono presentate ed hanno deciso di andare oltre il primo incontro,
il tasso di successo è stato del 47%
Come mai è così difficile in Italia portare le parti ad aderire a una procedura di mediazione?
Due i motivi principali:
- la mancanza di formazione a livello universitario (dove la mediazione non è più insegnata dagli anni ‘30 del XX° secolo) ed
una formazione iniziale dei mediatori di sole 50 ore, insufficiente, focalizzata soprattutto sugli aspetti procedurali relativi
al giudizio in tribunale; 14 - un fattore culturale: gli Italiani non amano particolarmente le novità.
Le principali novità apportate dai provvedimenti sopra citati: - A – aumento del numero delle materie oggetto di mediazione
- B – maggiore effettività della procedura, tramite conseguenza processuali e incentivi fiscali
- C – aumento delle tariffe da corrispondere agli organismi di mediazione
- D – maggior coinvolgimento della magistratura
- E – coinvolgimento della pubblica amministrazione
- F – innalzamento dei requisiti di qualità degli organismi di mediazione, dei formatori e dei mediatori; sanzioni;
- G – regolamentazione dell’utilizzo della relazione del consulente tecnico in mediazione
- H- mediazione telematica
- I – opposizione a decreto ingiuntivo
- L – maggiore durata della formazione
A – Aumento del numero delle materie oggetto di mediazione
D.Lgs. 28/2010, (post D.Lgs. 149/2022) – Art. 5
Oltre alle materie già in essere,( condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,) mediazione condizione obbligatoria di
procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera,
contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura
B – Maggiore effettività della procedura
D.Lgs. 28/2010 (post D.Lgs. 149/2022)
Come accennato, troppe volte una o entrambe le parti non si presentano in mediazione, in genere si fanno rappresentare da un
legale e troppo spesso solo per dire “non ci interessa proseguire” e ricevere un anodino verbale di mediazione di esito negativo. Tali
comportamenti compromettono l’efficacia della procedura. Per contrastarli,
Art. 8 (Procedimento)
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un
rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle
persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti
dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)
Per attivare la procedura o semplicemente per avere maggiori informazioni contattare l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R.
Oppure contatta lo Studio qui