Mediazione Civile: novità riforma Cartabia dal 30 giugno 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 31 ottobre 2023, il tanto atteso D.M. n. 150 del 24.10.2023, che abroga il precedente D.M.
180/2010, è entrato in vigore il 15 novembre 2023, così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in
mediazione.
I primi due decreti erano stati pubblicati il 7.8.2023 e avevano ad oggetto gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato.
Il D. Lgs. 149/2022 introduceva infatti – all’art. 16 – alcuni specifici principi a quali l’intera Riforma Cartabia doveva ispirare il
rinnovamento del testo normativo sulla mediazione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, onorabilità, serietà e
qualificazione professionale.

Decorsi 13 anni dall’introduzione in Italia dell’istituto della mediazione, era infatti sorta, da un lato, la necessità di fare tesoro e di
normare legislativamente molte prassi stratificatisi nella pratica applicativa e, dall’altro lato, di porre delle regole aggiornate
all’esercizio dell’attività di mediazione e ai mediatori, per aumentarne la professionalizzazione, incrementare la trasparenza e
l’efficienza dello svolgimento del servizio e richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite
un’attenta formazione sia iniziale che continua.
Tali principi vengono dettagliati dal novello D.M. 150/2023 in una normativa particolarmente complessa che si snoda in ben 49
articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6
efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l’iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti
formativi per l’iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all’aggiornamento e alla formazione
continua (art. 24 e 25).

Si istituisce, inoltre, la Sezione Speciale ADR del Registro ministeriale per gli organismi ADR, ossia abilitati a gestire le mediazioni
nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo secondo gli artt. 140 ter e segg. D. Lgs. n. 28 del 10
marzo 2023.

Nel 2021 fu nominata la Commissione ministeriale Luiso, relazione finale (“il processo sarà civile”) depositata il
23.04.2021.  6  Subito dopo ci fu l’avvio legislativo della Riforma Cartabia del processo civile e delle ADR (mediazione civile, penale e
familiare, negoziazione assistita e arbitrato): che si è realizzata – normativamente- con i seguenti provvedimenti:

  • Legge 26.11.2021, n. 206 (delega)
  • D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (attuazione)
  • D.M. 01.08.2023 Gratuito patrocinio
  • D.M. 01.08.2023 Incentivi fiscali
  • D.M. 04.10.2023, n. 150 – Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli
    organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo. Abolizione del D.M. 180/2020.  11
  • D.M. 07.10.2023, 151- Disciplina del Mediatore familiare
  • 30.06.2023, decolla la mediazione 4.0 (dal 15.11.2023 le nuove indennità spettanti a organismi di mediazione e
    mediatori):
    Nel periodo 2011 / 2022 si erano registrati
  • riduzione (-5% annuo) delle procedure attivate presso i tribunali civili, causa la crisi economica e la pandemia da Covid;
  • un forte aumento (+14% annuo) delle procedure di mediazione civile e commerciale;
  • un forte aumento (+12% annuo) degli accordi raggiunti in mediazione.
    E, secondo l’Unione Europea, nel 2016 l’Italia usava la mediazione ad un tasso sei volte maggiore del resto d’Europa.  13
    MA nel 2022:
  • il tasso di successo (accordi / mediazioni attivate) è stato del 15%;
  • il rapporto accordi / nuove procedure giudiziali 0,9%.

Troppo poco! Tuttavia, le materie oggetto di mediazione obbligatoria nel periodo 2011/2022 ammontavano a solo l’8,5% delle
controversie oggetto di giudizi civili. Con la Riforma Cartabia questa percentuale è salita al 20/25%.
Nondimeno. Nelle procedure di mediazione dove tutte le parti si sono presentate ed hanno deciso di andare oltre il primo incontro,
il tasso di successo è stato del 47%
Come mai è così difficile in Italia portare le parti ad aderire a una procedura di mediazione?

Due i motivi principali:

  • la mancanza di formazione a livello universitario (dove la mediazione non è più insegnata dagli anni ‘30 del XX° secolo) ed
    una formazione iniziale dei mediatori di sole 50 ore, insufficiente, focalizzata soprattutto sugli aspetti procedurali relativi
    al giudizio in tribunale;  14
  • un fattore culturale: gli Italiani non amano particolarmente le novità.
    Le principali novità apportate dai provvedimenti sopra citati:
  • A – aumento del numero delle materie oggetto di mediazione
  • B – maggiore effettività della procedura, tramite conseguenza processuali e incentivi fiscali
  • C – aumento delle tariffe da corrispondere agli organismi di mediazione
  • D – maggior coinvolgimento della magistratura
  • E – coinvolgimento della pubblica amministrazione
  • F – innalzamento dei requisiti di qualità degli organismi di mediazione, dei formatori e dei mediatori; sanzioni;
  • G – regolamentazione dell’utilizzo della relazione del consulente tecnico in mediazione
  • H- mediazione telematica
  • I – opposizione a decreto ingiuntivo
  • L – maggiore durata della formazione

A – Aumento del numero delle materie oggetto di mediazione
D.Lgs. 28/2010, (post D.Lgs. 149/2022) – Art. 5
Oltre alle materie già in essere,( condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,) mediazione condizione obbligatoria di
procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera,
contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura 
B – Maggiore effettività della procedura
D.Lgs. 28/2010 (post D.Lgs. 149/2022)
Come accennato, troppe volte una o entrambe le parti non si presentano in mediazione, in genere si fanno rappresentare da un
legale e troppo spesso solo per dire “non ci interessa proseguire” e ricevere un anodino verbale di mediazione di esito negativo. Tali
comportamenti compromettono l’efficacia della procedura. Per contrastarli,
 Art. 8 (Procedimento)

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un
rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle
persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti
dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dà atto a verbale.

  • Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)

Per attivare la procedura o semplicemente per avere maggiori informazioni contattare l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R.

Oppure contatta lo Studio qui

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